Imposta di soggiorno – Codice identificativo regionale e canone RAI speciale

Wednesday, May 26, 2021 9:00 AM to 9:45 AM · 45 min. (Africa/Abidjan)
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IMPOSTA DI SOGGIORNO – ART. 4 D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in 

proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche’ interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Pertanto, l’imposta di soggiorno non è dovuta a chi soggiorna nelle locazioni turistiche

CIR – Decreto Crescita (d.l. n. 34- 30/04/2019, conv. in legge n. 58 – 28/06/2019) entrato in vigore il 30 giugno 2019.

Le locazioni brevi in Italia dovranno dotarsi di un “Codice identificativo” che dovrà essere utilizzato in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza. Lo stesso provvedimento, per agevolare i controlli del fisco, ha disposto anche l’istituzione di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazioni brevi.

Corte Costituzionale (sent. n. 84- 11/004/19 – Lombardia L.R. 25/01/2018, n. 7) Su ricorso del Consiglio dei Ministri notificato il 29 marzo-3 aprile 2018

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 84 del 6 marzo 2019. ha riconosciuto alle regioni l’applicabilità dei codici regionali per le locazioni brevi/turistiche.

La stessa Corte ha ricordato che la libertà negoziale e la sfera contrattuale (in relazione al contratto di locazione turistica) restano disciplinate dal diritto privato e che appartengono all’ordinamento civile e alla regolamentazione dell’attività negoziale del contratto di locazione turistica e dei suoi effetti.

La Corte ha ribadito che la fattispecie della locazione, anche turistica, dal punto di vista dell’attività svolta dal locatore, resta una fattispecie che attiene all’ordinamento civile e sulla quale, quindi, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. Il fatto che la locazione, nel caso che qui interessa, possa avere una finalità turistica, attribuisce alla Regione solo una competenza legislativa residuale in relazione alle sole funzioni di promozione, vigilanza e controllo delle attività turistiche.

CANONE RAI SPECIALE PER LE STRUTTURE RICETTIVE – Devono pagare il canone d’abbonamento speciale coloro che detengono uno o più apparecchi radiofonici o televisivi in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Le norme che disciplinano il canone RAI SPECIALE per le strutture turistico ricettive sono le seguenti: RDL 21 febbraio 1938, n. 246 e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458;

Legge 23/12/1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), art. 16 – Come si evince dalla normativa sopra citata e dalle sentenze della Cassazione non sono tenute al pagamento del CANONE RAI SPECIALE le seguenti tipologie ricettive aperte al pubblico

• case/appartamenti per vacanze;

• bed and breakfast;

• agriturismi;

• case per ferie;

• ostelli della gioventù;

• rifugi alpini.

• A maggior ragione non sono soggette al pagamento del CANONE RAI SPECIALE le locazioni turistiche.







 

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